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Responsabilità solidale estesa ai trasporti

30 gennaio 2015

Responsabilità solidale estesa ai trasporti

La responsabilità solidale con riferimento ai trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori, già operante nei contratti di appalto, si applica anche al contratto di trasporto di cui agli artt. 1.678 e seguenti del c.c.. Anzi, nei casi di inadempimento più grave, la responsabilità è estesa anche all’ambito fiscale e addirittura alle violazioni del codice della strada.  E’ quanto prevede l’art. 1, commi 246 e 247, della legge di stabilità 2015, che modifica sia il dlgs  286/2005, introducendo il nuovo art. 6 ter, sia l’art. 83 bis della legge 133/2008.Nello specifico il committente risulta solidalmente obbligato con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Stessi obblighi assume il vettore nei confronti del sub-vettore così da completare la filiera delle responsabilità. Si rilevano però alcune differenze rispetto all’art. 29, comma 2, del dlgs 276/2003 che regola la solidarietà nell’ambito del contratto di appalto. La nuova normativa fissa in un anno solare dalla cessazione del contratto di trasporto il termine decorso il quale viene meno l’obbligazione solidale tra committente/vettore e vettore/sub-vettore, mentre nel dlgs 276 tale termine è pari al doppio. Ancora, mentre negli appalti è espressamente previsto che la responsabilità del committente nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori è estesa alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dai lavoratori, la nuova normativa non ne fa cenno. Ma la novità (e la differenza) più importante è che nel contratto di trasporto la responsabilità solidale può essere esclusa qualora il committente acquisisca il Durc del vettore sia preliminarmente che al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità via internet non appena tale modalità sarà resa disponibile dal Comitato centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi. Invece, nel contratto di appalto la responsabilità solidale in ambito retributivo e contributivo non può essere mai esclusa, non è cioè sufficiente la verifica della regolarità del Durc  dell’appaltatore e del subappaltatore; occorre piuttosto, da parte del committente, un attento ed accurato controllo della documentazione aziendale relativa al personale impiegato nell’appalto, in particolare il Libro unico del lavoro.

 

fonte: http://www.italiaoggi.it/

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